Qual è la disciplina che si applica qualora un Avvocato sia sottoposto a procedimento disciplinare e abbia volontà, o necessità, di ottenere la cancellazione dall’Albo professionale?
L’articolo 17 della legge 247/2012 (Legge professionale forense), destinato a disciplinare l’iscrizione all’Albo e la cancellazione dallo stesso da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al suo sedicesimo comma dispone che “Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’articolo 58.”.
A sua volta l’articolo 57 della medesima legge, rubricato “Divieto di cancellazione”, fissa regola che appare del tutto inequivoca: “Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina, non può essere deliberata la cancellazione dall’albo.”.
Analoga disposizione si rinviene ancora in fonte secondaria, e precisamente nel Regolamento del C.N.F. 21 febbraio 2014, n. 2, riguardante il procedimento disciplinare forense: al suo articolo 13, anch’esso intitolato al “Divieto di cancellazione”, si prescrive che “Dal giorno dell’invio degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina e fino alla definizione del procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dell’iscritto dall’albo, dall’elenco o dal registro.”
Quindi se l’Avvocato incorre nella “disavventura” di venire sottoposto a procedimento disciplinare, nei termini indicati dalle norme, non può uscire, di sua volontà o per decisione degli Organi Forensi, dai ranghi dell’Avvocatura.
In realtà le disposizioni che regolano la fattispecie hanno subito un’interpretazione giurisprudenziale evolutiva, la quale ha fissato alcune eccezioni alla rigidità del dettato normativo e che appare utile riportare, sì che sia nota agli Avvocati.
Se il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense dell’Iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare è volto ad evitare che l’inquisito possa sottrarsi al procedimento disciplinare medesimo il divieto in parola non trova applicazione nelle seguenti ipotesi:
a) mancanza ab origine di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012);
b) sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero successiva perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012);
c) cessazione dell’esercizio dell’attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 L. n. 247/2012).
Qualora, a esempio, l’iscritto abbia subito condanna penale in via definitiva per fattispecie di reato che pregiudichino la condotta irreprensibile, prevista dall’articolo art. 17 della Legge Professionale Forense quale necessario requisito per l’iscrizione e per la permanenza nell’albo o registro, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati può provvedere, in ogni tempo, alla cancellazione d’ufficio dell’iscritto medesimo e ciò a prescindere dall’eventuale pendenza del relativo procedimento disciplinare.
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2023-50.pdf
Nell’ambito di tali principi, altresì, il Consiglio Nazionale Forense ha anche valutato se si possa procedere alla cancellazione di un Iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare e che avanzi richiesta di cancellazione ai fini del percepimento della pensione di anzianità.
Pure in tale fattispecie il divieto di cancellazione è stato ritenuto superabile, in relazione al rilievo costituzionale di un diritto, quello alla previdenza, che prevale e che consente di superare il divieto di cancellazione imposto dalle norme contenute nell’Ordinamento Forense.