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PROFESSIONE ESERCITATA IN CONDIZIONE DI INCOMPATIBILITA’ E RAPPORTO CON CASSA FORENSE

Vi sono conseguenze nel rapporto con Cassa Forense se l’Avvocato si trova a svolgere l’attività professionale in presenza di una tra le diverse cause di incompatibilità previste dalle dall’articolo 18 della Legge Professionale?

In motivazione della sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile in data 27/12/2023 con il numero 35981, tale aspetto è trattato e appare rilevante riportare quanto espresso dal Supremo Collegio:

“Importante ricaduta, derivante dall’esercizio della professione forense in situazione di incompatibilità, è l’impossibilità di costituire un valido rapporto previdenziale con la Cassa Forense, con il conseguente venir meno di diritti del soggetto, illegittimamente iscritto, in riferimento al rapporto previdenziale, anche se l’incompatibilità non dovesse essere accertata. Infatti l’art. 2, comma 3, della legge n. 319 del 1975 prevede che: «In ogni caso l’attività professionale svolta in una delle situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 3, r.d.l. 27 novembre 1933, n.1578 e successive modificazioni, ancorché l’incompatibilità non sia stata accettata e perseguita dal Consiglio dell’Ordine competente, preclude sia l’iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l’attività medesima è stata svolta».

Queste, quindi, le rilevanti conseguenze nel caso in cui venisse esercitata la professione in presenza di una causa di incompatibilità.”

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/cass/2023-35981.pdf

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