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L’AVVOCATO PUO’ COMUNICARE AL TESTIMONE IL CAPITOLO DI PROVA SUL QUALE VERRA’ INTERROGATO?

Non è insolito che l’Avvocato si chieda se sia lecito, anche sotto il profilo deontologico, comunicare al testimone, prima e in vista dell’assunzione della testimonianza nel processo civile, i fatti sui quali la persona verrà interrogata, fatti solitamente e ritualmente compendiati in uno o più capitoli di prova.

Il Codice Deontologico Forense, al primo comma dell’articolo 55, rubricato “Rapporti con i testimoni e persone informate” dispone che “L’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.”.

Non si rinviene, quindi, disposizione che vieti all’Avvocato di comunicare al testimone, in vista della sua deposizione, le circostanze, i capitoli di prova sui quali la persona sarà chiamata a deporre.

Tale comunicazione potrebbe assumere rilievo deontologico solo qualora, per le sue modalità, andasse a integrare reato di subornazione del testimone, p. e p. dall’articolo 377 del codice penale, o, comunque, comportasse forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti che integrano la fattispecie tipica di illecito deontologico prevista dall’articolo 55 del Codice Deontologico Forense.

In Giurisprudenza si rinviene ordinanza emessa dal Tribunale di Modena in procedimento n. 8017/2015 R.G., depositata in data 15.12.2015.

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Camera di Deontologia Forense di Udine
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