Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. un., 06/07/2023, n.19137) si è espressa riguardo a particolare aspetto del procedimento disciplinare forense, quello del diritto dell’incolpato, che venga scagionato dall’accusa rivoltagli, a ottenere in proprio favore in provvedimento di condanna al rimborso delle spese legali.
La decisione del Supremo Collegio riconosce tale diritto, statuendo che il provvedimento del Giudice disciplinare di secondo grado che assolve l’avvocato incolpato all’esito dell’impugnazione impone la liquidazione delle spese del giudizio, perché, in assenza di specifiche disposizioni normative di segno contrario, è obbligo generale (di natura inderogabile) del giudice civile provvedere ai sensi dell’art. 91 c.p.c., senza che incida sulla necessità di regolare le spese la possibilità, concessa all’avvocato, di difendersi personalmente. Invero quanto espresso con tale arresto non convince del tutto: in proposito si possono leggere alcune brevi considerazioni espresse nella nota a sentenza di seguito riportata.
Stampa