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AVVOCATO ISCRITTO ANCHE ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI?

L’articolo 18 della Legge Professionale Forense 31.12.2012 n. 247 disciplina le incompatibilità con la professione forense che, laddove sussistenti, determinano l’assenza di uno dei requisiti per l’iscrizione della persona all’Albo degli Avvocati o, se sopraggiunte dopo l’iscrizione, comportano la necessaria cancellazione dall’Albo medesimo, a mente delle previsioni dell’articolo 17, rispettivamente al suo 1° comma, lettera e), e al suo 9° comma, lettera a).

Ai sensi dell’articolo 18 lettera a) della Legge Professionale Forense la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio, ed è consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro.

La norma è chiara: per l’Avvocato iscritto all’Albo è possibile la contemporanea iscrizione esclusivamente ad altro albo, elenco o registro che sia compreso nel “numerus clausus” previsto dalla richiamata disposizione della Legge professionale.

Sul tema si è recentemente espressa la Corte di Cassazione la quale, nell’ambito di ampia motivazione, ha precisato che: “Se le dette ipotesi consentite costituiscono un numero chiuso, la previsione normativa d’incompatibilità all’esercizio della professione forense, enunciata nell’art. 18, lett. 1 della legge professionale, va interpretata, in continuità con gli arresti di questa Corte, nel senso della rilevanza della mera iscrizione ad altro albo professionale, diverso da quelli per i quali la doppia iscrizione è espressamente consentita, per far scattare l’incompatibilità dell’iscrizione all’albo degli avvocati (compreso l’elenco speciale degli avvocati stabiliti). A nulla rileva, per derogare al divieto anzidetto o mutarne la portata, che la seconda attività ordinistica sia svolta continuativamente o professionalmente o sia, come nella specie, nella necessitata fase di formazione pratica propedeutica all’esercizio della professione sanitaria di odontoiatra.”.

Fatte salve eccezioni espresse, l’art. 18 della legge professionale forense riconduce le varie ipotesi di incompatibilità della professione di avvocato sostanzialmente a quattro gruppi: l’esercizio di altra attività di lavoro autonomo (lettera a); l’attività commerciale (lettera b); l’assunzione di cariche societarie (lettera c); l’attività di lavoro subordinato (lettera d).

Le incompatibilità della professione di avvocato previste dalla legge professionale mirano a tutelare, assicurare e garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato, anche per evitare condizionamenti di qualunque genere, al fine di permettere al professionista di svolgere la funzione di assicurare al cittadino la piena ed effettiva tutela dei suoi diritti e ciò in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa. Inoltre, la norma sulla incompatibilità è preordinata anche ad assicurare lo svolgimento della professione nel rispetto dei principi sulla corretta e leale concorrenza, come previsto dall’art. 3, comma 2, legge professionale.

In tema di ordinamento della professione forense, ai sensi della legge n. 247 del 2012, art. 18, comma 1, lett. a), è sufficiente l’iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli per cui quest’ultima è ivi espressamente consentita, a determinare l’incompatibilità quanto all’iscrizione all’albo degli avvocati (anche all’elenco speciale di quelli stabiliti), non essendo necessario, affinché tale situazione si verifichi, che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente.

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/cass/2023-35981.pdf

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Camera di Deontologia Forense di Udine
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