L’Avvocato non abilitato al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori può quanto meno predisporre gli atti inerenti a procedimento che si svolga avanti a tale magistratura?
La domanda può sorgere allorché ci si imbatta, a esempio, nell’Avvocato che, non abilitato, appunto, al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, rediga ricorso per cassazione a tutela di proprio cliente, atto poi sottoscritto e depositato da Collega cassazionista, e, nel caso, il primo Professionista in concreto mantenga il rapporto con l’assistito, al quale chieda la remunerazione relativa all’attività svolta.
L’Avvocato che riceva procura per attività da svolgere dinanzi ad un’autorità giudiziaria rispetto alla quale sia privo di jus postulandi o che eserciti attività defensionale senza avere conseguito la necessaria abilitazione, assume comportamento sicuramente lesivo, per quel che attiene al profilo deontologico, in primis dei principi di lealtà e correttezza da osservare nell’esercizio dell’attività professionale e comunque di specifiche disposizioni del Codice Deontologico Forense: l’ipotesi è quella dell’Avvocato, privo di iscrizione all’Albo degli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi le giurisdizioni superiori, che accolga autonomamente il cliente, rediga ancora autonomamente l’atto difensivo, riceva dal cliente una specifica procura a rappresentarlo dinanzi la Corte di Cassazione o avanti al Consiglio di Stato, trasmettendo l’atto a un Collega per la mera sottoscrizione (v. a esempio CNF 18/12/2009 n. 163).
La Giurisprudenza disciplinare, per contro, giudica lecita l’attività del “comparsista” e la collaborazione che l’Avvocato non iscritto all’albo speciale può prestare a favore di Colleghi abilitati, in quanto siffatta collaborazione presenta connotati diversi dalla gestione del rapporto con i clienti, dalla autonoma redazione degli atti, dalla definizione dei rapporti economici (con specifico accordo sul compenso).
Il professionista non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, in definitiva, può collaborare con avvocati cassazionisti, anche nella redazione degli atti (c.d. “comparsista”), purché tale collaborazione professionale non dissimuli in realtà un’attività defensionale vera e propria, ovverosia attuata a diretto favore del cliente per il mero tramite formale dell’avvocato abilitato, così eludendo il limite per il quale è imposta l’iscrizione all’albo speciale.
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2024-126.pdf
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-191.pdf
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2018-226.pdf
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