L’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale: lo prevede il primo comma dell’articolo 3 della Legge Professionale Forense.
L’indipendenza dell’Avvocato è connotato fondamentale dell’attività professionale.
A sua volta il Codice Deontologico Forense al comma 2° dell’articolo 24, che regola il conflitto di interessi, prevede che l’Avvocato nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
Ed ecco che anche eventuali ispirazioni di carattere politico possono, nel caso concreto, influire in termini non apprezzabili sull’attività professionale, tanto da minarne l’indipendenza.
Con la sentenza n. 130/24 il Consiglio Nazionale Forense ha recentemente esaminato fattispecie che l’ha condotto, nella parte motiva del provvedimento, a sottolineare che l’indipendenza è una qualità indispensabile dell’agire dell’avvocato, essenziale per assicurare l’effettività della difesa, così come che la terzietà dell’avvocato deve emergere in modo netto e che non possono esservi situazioni o atteggiamenti che vadano a vanificare tale valore anche in via soltanto potenziale, poiché apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente.
Il Giudice disciplinare ha ritenuto che risulta ambiguo, non è leale e neppure corretto, ma soprattutto non è indipendente da pressioni e condizionamenti esterni il comportamento di chi dichiari di aderire ad un progetto politico di assistenza legale “gratuita”, da cui tragga diretti e consistenti benefici professionali (non solo di reddito ma anche di ampliamento di clientela); che associ costantemente i propri nome e titolo professionale ad ogni notizia sull’iniziativa politica; che riceva nello studio coloro che intendono aderire al progetto politico; che enunci ai giornalisti di “lavorare gratis” ma si dichiari antistatario in giudizio ed abbia il rimborso delle spese vive, con facoltà di agire in via esecutiva e libertà di nominare ctp e altri ausiliari in tutti i gradi di giudizio.
Comportamenti che contrastano anche con la dignità che deve distinguere l’esercizio professionale e con l’affidamento che la collettività ripone nella capacità degli avvocati di agire con correttezza, lealtà e senza alcuna ingerenza estranea.
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2024-130.pdf
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