Spesso l’Avvocato si chiede se qualora subisca l’applicazione di una sanzione disciplinare il passaggio del tempo, magari lungo, da detta applicazione possa eliminarne il rilievo, in particolare quanto ai molteplici aspetti in relazione ai quali il precedente disciplinare viene in considerazione.
La risposta a tale quesito è che per la sanzione disciplinare non è prevista una durata o alcun termine di efficacia, né a tale situazione può porsi rimedio attraverso la riabilitazione, attualmente non disciplinata.
L’intervenuta applicazione della sanzione disciplinare, quindi, mantiene i suoi effetti, indiretti, nel tempo, in relazione a molteplici istituti, importanti nella vita professionale forense, tra i quali possono rammentarsi:
- in tema di notifiche in proprio cartacee, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori alla censura (art. 7 L. n. 53/1994);
- in tema di difese d’ufficio, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’“ammonimento” (avvertimento) (art. 29 D.Lgs. n. 271/1989);
- in tema di patrocinio a spese dello Stato, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento (art. 81 DPR n. 115/2002);
- in tema di mediaconciliazione, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento (art. 4, co. 4, lett. c, D.M. n. 180/2010).
Vi sono per altro specifiche norme, in particolare in materia elettorale, che limitano nel tempo il rilievo dell’avvenuta irrogazione della sanzione disciplinare a carico dell’Avvocato, con diverse modulazioni:
- l’art. 3, comma 3, L. n. 113/2017, “Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi”, secondo cui “Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.”;
- l’art. 4, comma 5, del Regolamento C.N.F. 31 gennaio 2014, n. 1, riguardante l’elezione dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina, a mente del quale, oltre al resto, possono candidarsi gli avvocati che: a) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive superiori a quella dell’avvertimento; b) non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento.
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2023-153.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2018-174.pdf
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