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EQUILIBRIO E MISURA NEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

L’Avvocato è tale quando, conscio dell’importanza della funzione svolta, presta il massimo rispetto ai principi espressi dalla Legge professionale e dal Codice Deontologico Forense, anche e soprattutto di fronte ai terzi.

Il rapporto con gli organi di informazione, nei confronti dei quali l’Avvocato rischia di farsi attrarre dalla possibilità di una malintesa notorietà personale, richiede grande attenzione, sollecitata dalla regola posta dall’articolo 18 del Codice Deontologico Forense, in particolare nella prima parte del suo primo comma: “Nei rapporti con gli organi di informazione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza;”.

La disposizione impone equilibrio e misura, correlati all’osservanza dei doveri di discrezione e riservatezza e del rispetto del segreto professionale, connotato distintivo della Professione Forense fissato dall’articolo 6 della Legge 247/2012 e dall’articolo 28 del Codice Deontologico Forense: sono comportamenti che ogni Avvocato deve assumere avanti ai consociati, affinché questi ultimi possano riconoscere il rilievo della funzione difensiva.

E’ per questo che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, nella specie, del Foro di Milano si è rivolto agli Iscritti richiamando i richiamati importanti principi, la cui affermazione valga anche a costituire un argine contro la banalizzazione dell’esperienza giudiziaria e della Giustizia.

https://www.ordineavvocatimilano.it/media/area-stampa/comunicati/FEBBRAIO2024/cs_9febbraio2024.pdf

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Camera di Deontologia Forense di Udine
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