“L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.”: questa è la regola del Codice Deontologico Forense, all’articolo 48, che riguarda la corrispondenza, scambiata tra Avvocati, che sia qualificata riservata o che, per il suo contenuto, tale debba considerarsi.
Ma se l’Avvocato indirizza la sua corrispondenza, espressamente qualificata riservata, oltreché al Collega anche a un terzo, quid juris?
Ferma, ovviamente, la particolarità di ciascuna concreta fattispecie, quella corrispondenza “perde” il carattere della riservatezza, talché i comportamenti vietati, secondo la norma dell’articolo 48 del Codice Deontologico Forense, divengono consentiti.
In proposito, per un caso di tal fatta, può leggersi sentenza resa dal Consiglio Nazionale Forense:
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2023-20.pdf
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