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ABBANDONO DI DIFESA

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20877/2024 del 26.07.2024, decide il caso dell’Avvocato che, nominato difensore di fiducia di un imputato, non partecipa a nessuna udienza del procedimento penale riguardante quest’ultimo.

Il Supremo Collegio rigetta il ricorso presentato dall’incolpato avverso alla sentenza del Consiglio Nazionale Forense che, riconoscendo in suo capo la sussistenza di responsabilità disciplinare, aveva a sua volta confermato l’irrogazione della sanzione della censura operata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per violazione degli articoli 9, comma 1, 10, 12 e 26 comma 3 del Codice Deontologico Forense.

In motivazione si legge che “l’incolpato è venuto meno al primo e paradigmatico dovere del difensore dell’imputato, costituito dall’assistenza e difesa in ogni fase del procedimento” e ancora che “…l’ingiustificato abbandono della difesa lede plurimi fondamentali principi deontologici: non solo il diligente adempimento del mandato (art. 26), ma anche il dovere di probità e dignità (art. 9), quello di fedeltà (art. 10) e quello di coscienziosa diligenza (art. 12)”.

Se l’abbandono di difesa, espressione già di per se’ negativa e pregiudizievole per la reputazione del Professionista e della categoria professionale, è comportamento inaccettabile, contrario ai principi basilari della funzione svolta dall’Avvocato, può per altro accadere che l’assenza del difensore all’udienza penale dipenda in realtà da una insindacabile strategia processuale, preferibilmente concordata con l’assistito, caso quest’ultimo nel quale alcuna responsabilità disciplinare potrà affermarsi in capo al Professionista forense.

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/cass/2024-20877.pdf

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2013-53.pdf

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Camera di Deontologia Forense di Udine
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