L’Avvocato che sia sospeso, a esempio per effetto di provvedimento disciplinare o amministrativo, può svolgere attività stragiudiziale?
Invero ogni Avvocato è in grado e deve invero essere in grado di rendersi conto se, qualora si trovi nella condizione di essere sospeso dall’esercizio della professione, può o meno svolgere una determinata attività.
La lettura della Legge Professionale 247/2012, infatti, consente di determinarsi sul punto.
In particolare l’articolo 2 della predetta Legge, sotto la rubrica “Disciplina della Professione di Avvocato”, dopo aver stabilito, al suo 5° comma, che sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali, al successivo 6° comma, prevede che “fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati.”.
Ecco quindi che lo svolgimento di attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, propria del Professionista Legale, da parte dell’Avvocato sospeso costituisce comportamento illecito quanto meno sotto il profilo deontologico, in quanto comporta la violazione della previsione dell’articolo 36 del Codice Deontologico Forense, norma che al primo comma statuisce che “Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.”, con la previsione della importante sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno.
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2024-216.pdf
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-57.pdf
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