Per l’Avvocato il segreto professionale e la riservatezza sono aspetti fondanti della professione e connotati incomprimibili del tratto professionale.
L’articolo 13 del Codice Deontologico Forense, disposizione compresa tra i principi generali del corpo normativo, rubricato “Dovere di segretezza e riservatezza”, prevede che l’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali, così ribadendo obblighi già previsti dall’articolo 6 della Legge Professionale Forense n. 247/2012 e poi sviluppati dall’articolo 28 del Codice Deontologico Forense.
Precisazione non inutile è quella che anche l’esistenza stessa del rapporto che si instauri o possa instaurarsi con un cliente o con una parte assistita è fatto riservato e segreto che non deve essere comunicato a terzi.
Si considerino in tal senso gli arresti dalla Giurisprudenza Disciplinare Forense che hanno valutato come “..la deontologia forense ha uno dei suoi pilastri fondamentali nella tutela della riservatezza del rapporto avvocato – cliente che impone al primo il vincolo di tenere riservata la stessa esistenza del rapporto, con particolare riguardo alla trattazione/esternazione dell’oggetto del mandato difensivo.”.
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2013-130.pdf
https://www.codicedeontologico-cnf.it/wp-content/uploads/2012/02/2011-150.pdf
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