Qualora l’Avvocato incorra in violazione deontologica gli Organi deputati a esercitare la giustizia disciplinare irrogano sanzione che, a mente dell’articolo 52 della Legge Professionale n. 247/2012 e dell’articolo 22 del Codice Deontologico Forense, può consistere in avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione da due mesi a cinque anni, o radiazione.
Per altro entrambi succitati articoli recano ulteriore previsione e quindi la possibilità di adottare: “il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili” (art. 52 Legge 247/2012); “Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all’incolpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare” (art. 22 Codice Deontologico Forense).
Il richiamo verbale, pur non avendo carattere di sanzione disciplinare, presuppone per la sua irrogazione l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce comunque provvedimento afflittivo (v. ex multis, CNF 94/2024, 162/2022, 209/2021).
Il provvedimento che applica il richiamo verbale può venire impugnato?
La risposta è positiva, proprio in conseguenza del carattere comunque afflittivo della misura.
Il richiamo verbale può essere impugnato entro 30 giorni dai soggetti legittimati, qualunque sia la fase in cui lo stesso venga deliberato, e precisamente:
1) se deliberato dalla Sezione disciplinare all’esito della fase decisoria (art. 28 Reg. CNF n. 2/2014 e art. 52 co. 1 lett. b L. n. 247/2012), può essere impugnato dinanzi al Consiglio Nazionale Fortense su ricorso dell’incolpato, del P.M. e del Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto;
2) se deliberato dalla Sezione disciplinare su proposta del Consigliere istruttore (art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014), può essere impugnato dinanzi al Consiglio Nazionale Forense su ricorso del P.M. e del Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, opposizione avanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina affinché si proceda all’istruttoria.
Con la recente decisione n. 301 del 2024 (Relatore il Consigliere Francesco De Benedittis) il Consiglio Nazionale Forense ha inteso colmare una lacuna delle normativa regolamentare, in attesa di una migliore riformulazione della stessa, statuendo, con ampia ed esaustiva motivazione, che l’Avvocato incolpato proporre opposizione avanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina affinché si proceda all’istruttoria anche nel caso, sin qui non previsto, in cui il richiamo verbale sia deliberato in limine dal Consiglio Distrettuale di Disciplina in sede plenaria su richiesta del suo Presidente (art. 14, comma 2-bis, Reg. CNF n. 2/2014).
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2024-301.pdf
Stampa