Nel procedimento avanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina se il testimone non si presenta a rendere la testimonianza può esserne disposto l’accompagnamento coattivo?
La risposta è negativa.
Il procedimento avanti al CDD ha natura amministrativa, sia pure di carattere giustiziale.
L’articolo 59 della Legge Professionale Forense 31.12.2012 n. 247, che detta i principi del procedimento disciplinare forense, alla lettera n) prevede che “per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.”
Si pone quindi l’interrogativo se tra le norme del codice di procedura penale che possano applicarsi “per estensione” al procedimento disciplinare forense, avente natura amministrativa di carattere giustiziale, rientri quella che consente l’accompagnamento coattivo del testimone.
La clausola di compatibilità fissata dall’articolo 59, lettera n) della Legge 247/12, porta ad escludere che l’organo di disciplina, stante la sua natura amministrativa, goda di quelle speciali prerogative di tipo coercitivo che sono generalmente riconosciute all’autorità giurisdizionali per fini di giustizia, come appunto quella di disporre l’accompagnamento coattivo Corte di Cassazione dei testimoni non comparsi (art. 131 c.p.p. e art. 68, comma 3, c.p.c.).
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/cass/2024-24285.pdf
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2023-157.pdf
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