La regola fissata dall’articolo 34 del Codice Deontologico Forense è chiara: l’Avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
Infatti se l’Avvocato durante lo svolgimento dell’incarico agisse contro il cliente o la parte assistita svolgere un’attività, in definitiva, in palese conflitto di interessi, laddove l’Avvocato agirebbe contro un proprio cliente o una parte dallo stesso assistita per la tutela di un interesse di altri, il proprio, in contrasto con la previsione del primo comma dell’articolo 24 del medesimo Codice Deontologico Forense, a mente del quale l’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
Ma che accade se il cliente, o la parte assistita, è disponibile a subire l’azione giudiziaria dell’Avvocato per il pagamento del suo compenso e nel contempo presta tuttavia il consenso a che l’Avvocato continui a svolgere attività professionale in suo favore?
La risposta al quesito è data da recente decisione del Consiglio Nazionale Forense che, in parte motiva della sentenza n. 290 del 2024, si è così espresso: “La norma deontologica che viene in rilievo nel caso di specie, e cioè l’art. 34, reca un precetto preciso e categorico: l’avvocato per poter agire nei confronti del cliente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve previamente rinunciare a tutti gli incarichi da quel cliente conferitigli. Significativamente tale disposizione, a differenza delle diverse norme citate dai ricorrenti, non lascia alcuno spazio alla possibilità di derogarvi attraverso il consenso della parte assistita, e proprio la mancanza di una espressa previsione in tale direzione, viceversa presente nelle norme richiamate nel ricorso, conferma e rafforza la natura inderogabile della regola deontologica sottraendola a qualsiasi forma di disponibilità da parte dei soggetti destinatari della stessa”.
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2024-290.pdf
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