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ASSISTENZA CONGIUNTA IN AMBITO FAMILIARE E POSSIBILE RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA

L’Art. 68 del Codice deontologico vigente disciplina l’Assunzione di incarichi contro una parte già assistita e più in particolare, al comma quarto, disciplina il caso dei limiti all’assunzione degli incarichi da parte dell’avvocato, in materia di famiglia.

I casi sono molteplici e interessante è una sentenza del Consiglio Nazionale Forense, la 35/2013 – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Tacchini) che si occupa della questione. Non infrequente negli studi è la possibilità di convocare in studio la controparte per invitarla ad acconsentire ad una proposta di separazione richiesta e proposta dal nostro assistito. La pronuncia del CNF ci chiarisce che anche la mera comunicazione della volontà di separarsi e quindi di acquisire il consenso della parte invitata in studio può assumere rilevanza disciplinare ai sensi dell’articolo 68 CD. Nel caso in esame, l’avvocato aveva scritto al marito, per conto della di lui moglie, convocandolo nel proprio studio, al fine di sottoporgli la proposta di separazione consensuale, e, nel corso dei colloqui iniziali, le condizioni di separazione proposte subiscono modifiche sulla base delle volontà e delle richieste del marito presente in studio. Nel caso di specie infatti, l’invito ad accettare la proposta di separazione personale del cliente si trasforma in difesa di entrambi i coniugi e pertanto il legale non potrà più assumere la difesa della sola signora in un nuovo giudizio di famiglia contro il marito, poiché divenuto difensore di entrambi. Nel caso sottoposto, accade però che una volta separatisi la coppia, la signora si rivolge nuovamente all’avvocato per ottenere la difesa nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione. In questo caso, correttamente il Cnf ha confermato la responsabilità del collega in applicazione del principio di cui all’art. 68 co. 4 CD, questo perché vieta -senza limiti temporali – al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza come ci ricorda sentenza più recente Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 309 del 23 luglio 2024.

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2013-35.pdf

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2024-309.pdf

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Camera di Deontologia Forense di Udine
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